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Somministrazione di lavoro

 

L'art. 85, lett. c). della riforma Biagi ha abrogato la disciplina che in precedenza impediva l'intermediazione e l'interposizione delle prestazioni di lavoro (legge 23 ottobre 1960, n. 1369).

Inoltre l'art. 18, ultimo comma, dello stessa norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che dovrebbe stabilire criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

 

L'art. 29 stabilisce che ai fini dell'applicazione delle norme sul mercato del lavoro, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro in base a due fondamentali requisiti:

- la organizzazione dei mezzi necessari - che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto - deve fare capo all'appaltatore;

- il rischio d'impresa deve gravare sull'appaltatore.

In mancanza di questi requisiti si verifica la fattispecie della somministrazione di lavoro che, se svolta senza l'osservanza delle norme dettate a tal fine dal D.Lgs. n. 276/2003, diviene irregolare o fraudolenta e dà luogo alle conseguenza che la legge prevede a questo riguardo .

 

Nella somministrazione di lavoro l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive.

Nella somministrazione di lavoro il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.

I rapporti intercorrenti tra i tre soggetti che intervengono nella somministrazione sono regolati da due distinti contratti - il contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore e utilizzatore ed il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore - dettagliatamente disciplinati dalla legge.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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