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Malattia ed infortunio non professionale

 

La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia (o infortunio) è disciplinata dall'art. 2110 del codice civile, che dispone, in assenza di equivalenti forme di previdenza o assistenza, legali o contrattuali, l'obbligo per il datore di lavoro di conservare il posto di lavoro e di corrispondere al prestatore la retribuzione o un'indennità, demandando alle leggi speciali, alla contrattazione collettiva, agli usi e all'equità la determinazione del periodo di sospensione del rapporto e della misura e della durata dell'erogazione del trattamento economico.

Pertanto, l'insorgere di una malattia o il verificarsi di un infortunio:

- legittimano l'assenza del dipendente dal lavoro;

- impediscono al datore di lavoro di licenziare il dipendente per tutta la durata della malattia o dell'infortunio nei limiti di un "periodo di conservazione del posto" la cui durata è stabilita, in genere, dalla contrattazione collettiva;

- danno diritto al lavoratore a prestazioni economiche assistenziali a carico dell'INPS e generalmente anticipate dal datore di lavoro nonchè, in sostituzione o ad integrazione di quelle prestazioni, a trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Nozione

Sono "malattie" o "infortuni" - che consentono al lavoratore di assentarsi legittimamente dal luogo di lavoro e di acquisire, al contempo, il diritto alle prestazioni economiche di malattia - le alterazioni dello stato di salute e le lesioni tali da dare luogo ad una concreta incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, da un lato, uno stato patologico che non comporti incapacità al lavoro non costituisce valida causa di sospensione del rapporto di lavoro e, dall'altro lato, l'incapacità al lavoro non deve essere assoluta per legittimare l'assenza, ma è sufficiente che sia relativa alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni del lavoratore.

Inoltre, rientrano tra le ipotesi di malattia e infortunio che legittimano l'assenza dal lavoro e danno diritto al relativo trattamento economico anche i casi in cui l'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa deriva dalla necessità di sottoporsi a terapie specifiche incompatibili con la presenza sul luogo di lavoro, oppure i casi in cui il lavoro prestato durante la malattia può compromettere la guarigione del soggetto (riposo durante la convalescenza).

 

Il lavoratore assente per malattia ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con valida certificazione medica. Le modalità e i termini entro cui effettuare tale comunicazione sono stabiliti dai contratti collettivi ed eventualmente dai regolamenti aziendali .

Il lavoratore è altresì tenuto a presentare un certificato di malattia rilasciato da qualsiasi medico abilitato all'esercizio della professione, salvo che il contratto preveda l'onere di documentare lo stato patologico con una certificazione rilasciata da una particolare categoria di medici (es. medico ASL).

 

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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