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          Introduzione 
          Dal 10 gennaio 2005 è 
          operativa la legge contro il fumo passivo nei luoghi di svago e di 
          lavoro.  
          Anche in Italia, come in 
          altri Paesi dell'Unione Europea, stop al fumo in bar, ristoranti e 
          altri luoghi pubblici di svago e di lavoro. Pubblicato sulla Gazzetta 
          Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio contenente le nuove 
          norme anti-fumo che i locali pubblici dovranno rispettare per 
          difendere la salute dei non fumatori e ridurre il più possibile 
          l'esposizione ai pericoli del fumo passivo. I gestori avranno un anno 
          di tempo per adeguarsi, in caso contrario previste multe salate. Per 
          il Ministro Sirchia si tratta di un atto di civiltà.
 
          Ministero della Salute
 
          Circolare 17 dicembre 
          2004 
 
          Indicazioni 
          interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in 
          vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla 
          tutela della salute dei non fumatori 
          Si ritiene proficuo, con 
          la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla 
          portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.  
          1. Il quadro 
          normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito 
          cronologicamente elencati:  
            
            a. legge n. 584 
            dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 
            322);  
            b. direttiva del 
            Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta 
            Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);  
            c. art. 52, comma 20, 
            della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, 
            n. 301);  
            d. art. 51 della legge 
            16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 
            15);  
            e. accordo 
            Stato-Regioni del 24 luglio 2003;  
            f. decreto del 
            Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta 
            Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);  
            g. art. 19 del 
            decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.  
          2. La normativa 
          sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 
          - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non 
          fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del 
          divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata 
          generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni 
          espressamente previste. Il fumo di tabacco è la più importante causa 
          di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più 
          gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la 
          prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione 
          attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario 
          della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova 
          normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si 
          rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il 
          sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova 
          applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti 
          quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale 
          accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto 
          «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività 
          lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto 
          e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse 
          da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie 
          per danni alla salute causati dal fumo. In forza di detto 
          generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non 
          rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici 
          esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno 
          attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti 
          tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
          del 23 dicembre 2003.  
          3. Per ciò che 
          concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica 
          il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti 
          ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 
          dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali 
          disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di 
          fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, 
          autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati 
          concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di 
          persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, 
          stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, 
          biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 
          51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 
          gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità 
          dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al 
          comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, 
          circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le 
          discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale 
          corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema 
          multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree 
          riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera 
          accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la 
          possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di 
          inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la 
          definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 
          51 della legge n. 3/2003.  
          4. Per quanto 
          concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori 
          degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come 
          espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, 
          è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 
          dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni 
          amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui 
          spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare 
          l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito. A 
          tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, 
          deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del 
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale 
          prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il 
          responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui 
          incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e 
          curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed 
          agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, 
          n. 689». Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della 
          struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:  
            
            1) richiamare 
            formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
             
            2) segnalare, in caso 
            di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei 
            trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la 
            contestazione della violazione del divieto e la conseguente 
            redazione del verbale di contravvenzione.  
          Sarà loro cura anche 
          esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di 
          Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. In 
          presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure 
          sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 
          novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati 
          locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento 
          all'art. 2 della medesima legge.  
          5. L'art. 2 della 
          legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico 
          della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli 
          obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla 
          materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad 
          attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei 
          trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato 
          art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il 
          tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... 
          curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo 
          di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli 
          obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò 
          non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure 
          sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 
          euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 
          dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della 
          legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 
          della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli 
          obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un 
          periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio 
          del locale.  
          6. Quanto alla 
          previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata 
          nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il 
          principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al 
          momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, 
          idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi 
          compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di 
          divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere 
          agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini 
          autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle 
          sanzioni.  
          7. Con l'accordo 
          definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 
          2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 
          3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento 
          delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad 
          elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha 
          completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al 
          divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i dirigenti 
          preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche 
          amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con 
          atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del 
          divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove 
          non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale 
          attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Nei locali 
          privati in cui si svolge comunque un servizio per conto 
          dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul 
          rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a 
          contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento 
          o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali. 
          Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i 
          soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della 
          contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di 
          polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni 
          vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale 
          servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far 
          accertare infrazioni al divieto:  
            
            - vigilano 
            sull'osservanza dell'applicazione del divieto;  
            - accertano le 
            infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la 
            violazione;  
            - redigono in triplice 
            copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto 
            richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e 
            contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione 
            compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento 
            della sanzione pecuniaria in misura ridotta  
            - l'indicazione 
            dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;  
            - notificano il 
            verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, 
            ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni 
            dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista 
            dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.  
          Le indicazioni finora 
          espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali 
          ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri 
          compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di 
          accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa 
          ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto 
          dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
           
          Nei locali privati, 
          infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si 
          identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da 
          essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 
          della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del 
          divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno 
          dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e 
          della contestazione delle violazioni in precedenza indicati. 
           
          Fermi i chiarimenti e le 
          indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa 
          sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla 
          normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori 
          dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' 
          informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in 
          tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei 
          locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle 
          caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
          Ministri 23 dicembre 2003».  
            
          
          
          Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio
           
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