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Affidamento familiare

 

 

Affidamento familiare

Qualsiasi minore, italiano o straniero, fino ad una età di 17 anni, temporaneamente privo di un adeguato ambiente familiare, può essere affidato ad un'altra famiglia, a coppie con o senza figli, sposate o conviventi e senza vincoli di età rispetto al bambino affidato, ad un singolo o ad una comunità di tipo familiare, che possano assicurare mantenimento, educazione, istruzione, e relazioni affettive.

L'affidamento ha carattere di temporaneità (può durare al massimo due anni, prorogabili dal Tribunale) e prevede il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, al fine di permettere il rientro del minore nella famiglia di origine.

Gli aspiranti affidatari possono rivolgersi ai servizi sociali, centri affido e associazioni. Il percorso è curato dal servizio sociale dell'ente locale e diventa esecutivo con l'intervento dell'autorità giudiziaria competente.

La normativa vigente, nazionale e regionale, prevede misure di sostegno, anche economico, in favore degli affidatari (per es. rimborso spese, contributo mensile, assicurazione, assegni familiari, detrazioni d'imposta, congedi parentali, etc.).

 

Premessa

L'insieme delle leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza impegna gli enti locali e mira a un sistema integrato e organizzato di interventi a favore dei diritti dell'infanzia, in collaborazione con le istituzioni e le agenzie educative. Nella nostra legislazione, l'affidamento familiare è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore ad una famiglia", quale forma di protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli.

L'affidamento familiare è un'attività che sostiene la tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al bambino il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari e della specifica situazione di disagio.

La Guida è stata realizzata sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in materia di promozione dell'affidamento familiare e nel quadro dell'attuazione del percorso di chiusura degli istituti per minori previsto dalla legge 149/01 entro il 31 dicembre 2006.

 

Domande frequenti

Che cosa è l'affidamento familiare?

L'affidamento familiare è un intervento "a termine" di aiuto e sostegno, particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative. L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge 184/1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), modificata con la legge 149/2001 ( Diritto del minore ad una famiglia), che prevede il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1). Un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di tipo familiare che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2).

Chi sono le famiglie d'origine dei minori affidati?

Sono famiglie, conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Sono persone che sovente a loro volta hanno ricevuto poco e hanno sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori. Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo a cercare di affrontare e, per quanto possibile, di risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita. L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.

Chi sono i bambini-ragazzi affidati?

Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri. L'affidamento familiare si rivolge a tutti quei minori che provengono da famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi dell'educazione e delle loro necessità materiali e affettive. Tali situazioni di differente gravità, che non si concretizzano in una forma esplicita di abbandono morale e materiale dei figli, si riflettono in modo critico sul percorso evolutivo dei minori, provocando conseguenze sul piano affettivo, cognitivo, comportamentale. Preoccupazione del legislatore e della società tutta è che in situazioni simili il bambino trovi tempestivamente in un'altra famiglia ciò che la sua famiglia non è al momento in grado di garantirgli, e cioè l'adeguata risposta ai suoi bisogni materiali e morali.

Chi sono le famiglie affidatarie?

Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato.Indipendentemente del reddito o dal tenore di vita, i requisiti essenziali possono essere riassunti in:

• uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona diversa da sé;

• la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse;

• la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella vita del bambino.

Quali sono le principali caratteristiche dell'affidamento?

Le principali caratteristiche dell'affidamento sono:

• la temporaneità;

• il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;

• la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine.

Chi propone l'affidamento?

L'affidamento viene proposto e attuato dal servizio sociale, ossia dalla struttura tecnico-amministrativa preposta al servizio di tutela dell'infanzia. Diventa esecutivo dopo l'intervento di un organo giudiziario. L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta. L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età; per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.

Esistono diversi tipi di affidamento?

Sì, l'affidamento può essere:

• consensuale, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento. Avviene con il consenso valido dei genitori o di chi ha la patria potestà. Viene effettuato attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il 4° grado può avvenire senza particolari formalità;

• giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori naturali e l'affidamento è decretato dal tribunale per i minorenni.

La famiglia affidataria viene consultata nella predisposizione del progetto d'affidamento?

Dipende da come è stato promulgato il provvedimento di affidamento. In linea generale i servizi sociali consultano la famiglia affidataria, e concordano il progetto insieme privilegiando l'interesse del minore. Organo superiore ai servizi sociali è comunque sempre il tribunale dei minorenni.

Che durata può avere l'affidamento?

L'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché la famiglia risolva i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore. La legge 149/01 prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal tribunale per i minorenni. L'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore e alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni dell'affidamento.

In sintesi l'affidamento può essere distinto in:

• residenziale: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia. Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01;

• diurno: quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Questa tipologia di affidamento, pur non essendo esplicitamente disciplinata dalla legge n. 184/83 e successive modifiche, è stata positivamente realizzata in molte realtà locali.

 

Quando termina l'affidamento?

L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l'aiuto dei servizi, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

La famiglia affidataria può adottare il bambino che le è stato affidato?

Affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili.

Chi può diventare affidatario?

Possono diventare affidatari, così come stabilito dalla legge, coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. Non sono fissati vincoli di età rispetto al bambino affidato.

Quale è il percorso per diventare affidatari?

Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al servizio sociale del territorio o alle associazioni del privato sociale che si occupano di affidamento per avere le prime informazioni. Chi decide di dare la propria disponibilità si può rivolgere al servizio sociale del territorio. Si intraprende pertanto un percorso finalizzato all'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell'affidamento. Tale percorso si conclude con la definizione dell'abbinamento più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia.

Le famiglie disponibili e affidatarie possono rivolgersi alle associazioni familiari?

Sì, le famiglie possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento nel percorso verso l'affidamento e durante l'affidamento. Esse possono inoltre indicare ai servizi sociali se intendono essere seguiti da una particolare associazione, come indicato dalla legge 149/01 all'art. 5.


Esiste la possibilità per le famiglie affidatarie di confrontarsi con altre famiglie?

Molte famiglie affidatarie hanno scelto, durante l'affidamento, di incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di auto-mutuo aiuto promossi dai servizi sociali o dalle associazioni, per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

Durante l'affidamento quali sono i principali compiti degli affidatari?

L'art. 5 comma 1 della legge 149/01 elenca i compiti dell'affidatario nei confronti del minore. Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna:

• ad accogliere presso di sé il minore;

• a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;

• a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;

• ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;

• a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;

• a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;

• a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.
 

Quale è il ruolo dei servizi pubblici?

I servizi pubblici hanno il compito di:

• svolgere funzioni di promozione nella comunità locale, contribuendo a creare una cultura dell'affidamento familiare anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione;

• accogliere e predisporre la conoscenza delle persone che si avvicinano all'affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'intervento;

• sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, condividendo con gli operatori continui momenti di verifica;

• contribuire a formulare e realizzare il progetto di affido mirato del quale sono responsabili;

• costruire, gestire e aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca dati delle richieste relative all'affidamento;

• definire per gli operatori spazi per l'autoformazione, la riflessione, l'approfondimento delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro.


Gli aiuti previsti

Contributo mensile

La famiglia affidataria percepisce di norma un contributo fisso mensile svincolato dal reddito. Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole amministrazioni comunali.

Rimborso spese agli affidatari

La legge nazionale prevede misure di sostegno e aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese. Tale rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento.

Assicurazione

I minori in affidamento sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

Assegni Familiari

In base alla normativa vigente (Legge 149/01, art. 38, comma 1) il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Detrazione d'imposta

La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (Legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (L 8/3/2000, n. 53; D LGS n. 151 del 2001) e la legge sul Diritto del minore ad una famiglia (legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari – con affidamento pre-adottivo o temporaneo – hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità. È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino.

• Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.

• Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o sia deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.

• Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.

Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare. La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o di affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile. La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.

Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.


Informazioni utili

 

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

Assistenza Sanitaria

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo ed alle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. È importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 DPR n. 416/74). Il codice civile (art. 348), riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con uno o due mesi di anticipo. Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (L.149/01, art. 5, comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.

 

Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio

 

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