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Lavoratori stranieri

 

 

La legge in attuazione di una convenzione internazionale, garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente residenti in Italia ed alle loro famiglie la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Dal 1.5.2004 sono entrati a far parte della Unione Europea dieci nuovi stati:

Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta.

 

L'ingresso nel territorio dello Stato (art. 4 T.U.) è consentito allo straniero quando sia in possesso:

- di passaporto valido o documento equipollente;

- di visto d'ingresso.

Salvi i casi di forza maggiore, l'ingresso può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

 

I lavoratori extracomunitari hanno diritto ad un trattamento economico e normativo pari a quello al quale hanno diritto i lavoratori italiani.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari (art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998).

Con circ. n. 11/1999 il Ministero del lavoro, uniformandosi alla sent. n. 454/1998 della Corte Costituzionale ha chiarito che, a differenza di quanto in precedenza ritenuto, non sussiste alcun ostacolo giuridico alla iscrizione dei lavoratori extracomunitari regolarmente presenti nel territorio italiano, nelle liste del collocamento obbligatorio.

 

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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