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Contratto di Inserimento

 

La riforma Biagi, nell’ottica di modernizzare il mercato del lavoro in Italia, procede al riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, confermando l'apprendistato come strumento formativo e specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.

In particolare la finalità formativa viene riconosciuta solo all'apprendistato e non più anche al contratto di formazione e lavoro che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 scompare definitivamente dal nostro ordinamento.

Al posto della formazione e lavoro viene istituito un nuovo contratto c.d. di inserimento con la finalità di agevolare, mediante la definizione di uno specifico progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone (art. 54, D.Lgs. n. 276/2003).

Il contratto di inserimento, è un particolare contratto di lavoro che attraverso un progetto individuale di adattamento della professionalità del lavoratore d un determinato contesto, è mirato ad inserire ovvero reinserire nel mercato del lavoro particolari categorie di lavoratori.

Possono essere assunti con il contratto di inserimento le seguenti categorie:

- soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

- lavoratori con più di cinquanta di età che siano privi di un posto di lavoro;

- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

- donne di qualsiasi età residenti in una area geografia in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

b) gruppi di imprese;

c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

d) fondazioni;

e) enti di ricerca, pubblici e privati;

f) organizzazioni e associazioni di categoria.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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