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Come ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale.

Questo è ciò che si propone lo studio.
Consigliare ed aiutare ad ottenere dalle assicurazioni il giusto risarcimento attraverso
l'assistenza legale necessaria.

Tale attività potrà svolgersi in misure e maniere diverse.

  • Il semplice parere.

  • L'assistenza del cliente con l'invio di raccomandata per la richiesta dei danni e la trattazione con la compagnia assicuratrice.

  • L'inizio dell'eventuale giudizio, in caso di mancata definizione del sinistro con l'assicurazione.

Le competenze dello studio vengono corrisposte dall'assicurazione della controparte.
Verranno, inoltre, fornite consulenza e pareri preliminari ed esplicativi.

 

L'assicurazione, i danni e la liquidazione
E' bene premettere che il codice civile prevede con l'art. 2054 il cosiddetto concorso di colpa negli incidenti stradali. Tale concorso sta a significare che, ove nessuno dei proprietari dei veicoli coinvolti provi che la responsabilità sia addebitabile all'altro, i danni vengono risarciti (dalle compagnie di assicurazione) nella misura del 50% di quelli rispettivamente subiti.
E' necessario, pertanto, che prima di tutto si dimostri la responsabilità della controparte.
Premesso questo, vediamo quali sono i criteri adottati dalla legge e dalla giurisprudenza per la liquidazione dei danni, la cosiddetta determinazione del  "quantum debeatur".
Può essere richiesto il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e quello dei danni subiti dalle persone.
I danni ai veicoli si provano con la fattura o il preventivo dei lavori eseguiti o da eseguire sul veicolo.
La richiesta dei danni fisici subiti è, invece, più composita.
I danni da risarcire consistono e sono stati individuati:
nella invalidità temporanea;  nella invalidità permanente;  nel maggior danno subito;  nel danno morale;
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività:
La invalidità permanente viene, ormai, liquidata con riferimento al cosiddetto "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici. Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Il maggior danno, eccedente la determinazione da danno biologico, deve essere provato specificamente (ad esempio, se la impossibilità alla attività lavorativa a causa dell'incidente ha impedito al danneggiato di realizzare un determinato ed individuato affare, tale danno è risarcibile).
Il danno morale viene determinato nella misura da 1/4 a 1/2 del danno biologico.

E' bene, infine, precisare, che la liquidazione dei punti di permanente, relativi al danno biologico, viene effettuata in base a "tabelle" che si differenziano, in riferimento ai valori dei singoli "punti" da tribunale a tribunale. Una strana situazione che, certo, andrebbe corretta con intervento legislativo o, in mancanza, con coordinazione tra le varie Autorità Giudiziarie

Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio

 

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