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Legge 488/92

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Riferimenti normativi principali

Regolamento Legge19.12.92 n.488  

Testo Unico 03.07.2000

 

La finanza agevolata sta attraversando una fase di transizione tra il metodo attualmente in vigore (valevole fino agli ultimi bandi di applicazione nel 2004), ed il metodo che sarà applicato già a partire dall’esercizio 2005.

Il metodo attuale della Legge 488/92 (ma ancora per pochi giorni) basato sulle graduatorie di merito, laddove ogni impresa proponente il progetto, in virtù di determinati parametri che caratterizzano il medesimo  proprio progetto (nuovi occupati, capitale proprio, tipologia di programma, prestazioni ambientali, indicatori regionali, ecc) presenta un punteggio che può o non può essere sufficiente per l’assegnazione delle risorse agevolate (nel senso che altre imprese proponenti presentano dei parametri migliori, come per esempio un maggiore incremento occupazionale).

Il nuovo metodo abbandona completamente questi criteri, per cui si andrà verso un sistema di agevolazioni che soddisfano integralmente il fabbisogno finanziario del progetto; una quota di contributo a fondo perduto che dovrebbe essere pari al 30%, e la restante cifra assegnata attraverso il ricorso alla Cassa depositi e prestiti in forma di mutuo ad un tasso vicino allo zero.     

Per quanto quindi non siano previsti, altri bandi 488 con le regole della graduatoria, (l’ultimo si è chiuso 1l 15 Marzo 2004), si riportano gli aspetti normativi vigenti della legge 488 (fino al 2004)

 

La Legge 488/92 prevede l’opportunità per le imprese aventi sede operativa nelle cosiddette “aree depresse” di beneficiare di una percentuale di contributo a fondo perduto a fronte di un nuovo programma di investimenti che le medesime decidono di realizzare proprio in questi territori.

La percentuale di contributo a fondo perduto è diversa a seconda della localizzazione della azienda che presenta la domanda; la percentuale più alta è in Calabria dove si raggiunge il 65%, nelle altre regioni meridionali (Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania) la percentuale è del 50%, mentre percentuali ridotte comprese tra il 15% ed il 30% sono applicate nelle altre aree cosiddette depresse. Queste percentuali esprimono la massima intensità d’aiuto per le imprese, e a seconda della tipologia di progetto (nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ecc) è prevista una riduzione di percentuale rispetto a quella massima.  

Infatti il calcolo della percentuale dipende anche dalla tipologia di investimento che si propone; se il progetto è un nuovo impianto, la percentuale del contributo sarà del 100% rispetto alla massima; es. in Calabria, dove la percentuale massima è del 65 %, un progetto classificato nuovo impianto incassa il 100% del 65%. Se invece il progetto è un ampliamento di una sede operativa già esistente, la percentuale è del 90% rispetto a quella massima, quindi 90% del 65%. Per le altre tipologie di investimento (diverse dai nuovi impianti e dagli ampliamenti) la percentuale è pari all’80% di quella massima.

E’ importante evidenziare che il calcolo della percentuale non avviene al valore nominale, ma è un valore attualizzato rispetto ai tempi in cui è realizzato l’investimento; inoltre, poiché il contributo diventa imponibile fiscale, nel calcolo della percentuale si tiene conto anche dell’imposizione fiscale, con il risultato che l’importo dell’agevolazione risulterà qualche punto superiore rispetto a quella massima stabilita dalla normativa.     

Perché una impresa possa presentare la domanda di agevolazioni, è necessario che il Ministero dell’Economia emani il bando di presentazione delle domande fissando la data iniziale e finale entro cui le imprese possono proporre le domande. Queste date sono molto importanti per i seguenti motivi:

-          sono ammesse alle agevolazioni soltanto le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda; per cui una impresa prima di avviare un progetto, qualora voglia concorrere alla 488, deve aspettare l’apertura del bando. In media si apre un bando all’anno, ma non c’è regolarità sotto questo punto di vista. 

-          entro la scadenza dei termini, l’impresa proponente deve documentare:

a.       la disponibilità dell’immobile/terreno aziendale in cui si andrà a realizzare il nuovo progetto; ciò può avvenire con atti di proprietà, locazione, comodato, già registrati alla data di scadenza dei termini di presentazione;

b.      la destinazione d’uso del medesimo immobile/terreno; cioè, per la sede aziendale bisogna documentare un certificato del comune in cui ha sede l’azienda, che attesti la conformità dell’immobile rispetto all’attività che l’impresa si propone di realizzare. Es. non si può presentare un progetto per una fabbrica di mobili, in un immobile la cui concessione edilizia originaria, prevedeva deposito.          

Ritengo che questa normativa rappresenti il sistema di agevolazioni finanziarie più importante per le imprese aventi sede operativa nelle cosiddette “aree depresse” . Ciò per i seguenti motivi:

-          sono ammesse alle agevolazioni praticamente quasi tutte le tipologie di spesa di un potenziale programma di investimento; dalla progettazione, alla costruzione/ristrutturazione dell’immobile aziendale, dai macchinari ed attrezzature, ai beni di natura immateriale come per esempio la certificazione di qualità. Quindi un programma di investimenti strutturale anche di importo consistente, può prevedere nel piano di copertura finanziaria, una importante cifra di denaro che non va ne apportata dai promotori, ne questi debbono richiederla al sistema bancario, bensì una cifra di denaro a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, quale incentivo statale per favorire lo sviluppo economico.

-          generalmente i tempi di attesa per conoscere l’esito della domanda di agevolazione, sono abbastanza brevi (4/5 mesi); ciò è garantito dalle banche concessionarie che ricevono ed istruiscono per conto del Ministero dell’Economia, le domande di agevolazioni.

-          Anche i tempi di erogazione delle quote di contributo a fondo perduto sono molto positivi; infatti, dal momento in cui la documentazione è completa entro i quindici giorni successivi le imprese ricevono l’accredito della cifra di contributo. Ciò vuol dire che, a distanza di 6 mesi dalla proposizione della domanda di agevolazioni, l’impresa può trovarsi nelle condizioni di incassare la prima quota di fondo perduto, ed a partire dai dodici mesi successivi incassare (sempre previa completezza della documentazione finale di spesa) la seconda ed ultima quota di contributo a fondo perduto).   

-          La percentuale a fondo perduto, in virtù delle recenti modifiche, è ritornata ad essere molto interessante, (per i nuovi impianti e gli ampliamenti, più dei due terzi del programma di investimenti sono a fondo perduto).  

 03/12/2004

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

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