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Legge 215/92

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Riferimenti normativi principali

Legge 25.02.92 n.215

Regolamento n.314 del 28.07.2000

CircolareMinistero Attività Produttive n. 1151489 del 22.11.2002

 

La Legge 215/92 prevede agevolazioni finanziarie a fondo perduto per le imprese gestite da donne. La possibilità di presentare la domanda di agevolazioni è prevista quindi soltanto per le ditte individuali la cui titolare è una donna, per le società di persone (s.n.c. – s.a.s.) dove la maggioranza dei soci costituenti la compagine sociale sia rappresentata da donne, e per le società di capitali (s.r.l. – s.p.a. – s.a.c.a -) dove non solo la maggioranza dei soci costituenti la compagine sociale sia rappresentata da donne,  ma anche il 60% delle quote di capitale sia intestato a donne ed il 60% dell’organo amministrativo sia rappresentato da donne.  

 

Oggi, pur rifacendosi alla normativa nazionale regolamentata dal Ministero dell’economia, la gestione delle domande di agevolazione è attribuita alle Regioni che stanziano ulteriori cifre in aggiunta agli stanziamenti nazionali. Questa situazione non si è rilevata positiva, considerati i clamorosi ritardi con cui si giunge alla pubblicazione delle graduatorie dell’ultimo bando i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti il 15 Aprile 2003.

 

E’ importante evidenziare che nel sistema agevolativo, la legge 215 rappresenta la norma che in termini percentuali prevede la maggiore quota di contributo a fondo perduto. Infatti per i progetti presentati ai sensi della normativa de minimis, le imprese possono ottenere anche il 75% di contributo a fondo perduto sul programma di investimenti; i progetti senza de minimis beneficiano del 65%.

 

Un altro aspetto molto favorevole per l’applicazione della legge 215, è che qualsiasi settore di attività può beneficiare delle agevolazioni (esclusi ovviamente i liberi professionisti); infatti a differenza delle altre leggi agevolative, l’unica condizione che deve essere soddisfatta è la presenza di donne nelle percentuali evidenziate in precedenza.

 

Altra peculiarità della norma è l’ammissibilità alle agevolazioni anche di progetti che prevedono l’acquisto di attività imprenditoriali preesistenti.

 

Per le spese ammissibili vi è una differenza sostanziale rispetto alle spese ammesse ai sensi della Legge 488/92. Infatti la legge 215/92 non agevola la costruzione dei fabbricati, ma soltanto prevede l’ammissibilità tra le spese agevolabili, delle opere murarie (ristrutturazione dei locali), entro un limite del 25 % rispetto alla spesa programmata per macchinari, impianti e attrezzature.

 

L’erogazione viene effettuata dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote: la prima quota, pari al 30% del contributo, è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore. La prima quota è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi (30%), mentre la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell’iniziativa e previa presentazione della relativa documentazione di spesa. La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell’agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento è comunque effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a € 103.291,38 il predetto termine è ridotto alla metà.             

         

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

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