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              I principi 
              costituzionali garantiscono una tutela alla donna lavoratrice per 
              l'adempimento della sua essenziale funzione familiare assicurando 
              alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione (art. 
              37 Cost.). Le leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977 già fornivano una 
              particolare tutela alle lavoratrici madri, consentendo alcuni 
              interventi a favore del padre in presenza di determinate 
              condizioni.  
              
              Peraltro, le 
              continue evoluzioni della società e dei costumi e una sempre 
              maggiore attenzione al benessere del bambino esigevano una 
              rivisitazione della normativa in materia di maternità che 
              consentisse una più ampia partecipazione del padre lavoratore, 
              anche come soggetto autonomo di tutela. A questa esigenza si è 
              ispirata la legge 8 marzo 2000, n. 53, che modificando la 
              disciplina precedente, ha, da un lato ampliato la tutela prevista 
              per le lavoratrici madri, e dall'altro, ha esteso alcuni diritti 
              propri delle lavoratrici al lavoratore padre.  
              
              
              Successivamente, in attuazione della delega conferita dall'art. 15 
              della L. n. 53/2000, il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, ha 
              raccolto in un Testo unico le norme in materia di tutela e 
              sostegno della maternità e della paternità e coordinato la 
              normativa vigente, riordinando tutta la materia per settori, con 
              la abrogazione esplicita delle norme in contrasto o desuete. Fino 
              all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del T.U., 
              continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 
              1026/1976.  
              
              In estrema 
              sintesi e rinviando per un esame più approfondito alle pagine che 
              seguono, la tutela della maternità e della paternità si concreta:
               
              
              - nel 
              diritto ad astenersi dal lavoro, usufruendo di un trattamento 
              economico;  
              
              - in 
              limitazioni al potere datoriale di licenziamento; 
               
              
              - nel 
              diritto di rientrare - al termine del periodo di astensione - 
              nella stessa unità produttiva nella quale si era occupati in 
              precedenza o in altra del medesimo comune, rimanendo adibiti a 
              mansioni uguali od equivalenti a quelle da ultimo svolte. 
               
              
              
              
              Per ulteriori 
              informazioni chiedi parere al consulente dello studio   |