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Congedi parentali

 

I principi costituzionali garantiscono una tutela alla donna lavoratrice per l'adempimento della sua essenziale funzione familiare assicurando alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione (art. 37 Cost.). Le leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977 già fornivano una particolare tutela alle lavoratrici madri, consentendo alcuni interventi a favore del padre in presenza di determinate condizioni.

Peraltro, le continue evoluzioni della società e dei costumi e una sempre maggiore attenzione al benessere del bambino esigevano una rivisitazione della normativa in materia di maternità che consentisse una più ampia partecipazione del padre lavoratore, anche come soggetto autonomo di tutela. A questa esigenza si è ispirata la legge 8 marzo 2000, n. 53, che modificando la disciplina precedente, ha, da un lato ampliato la tutela prevista per le lavoratrici madri, e dall'altro, ha esteso alcuni diritti propri delle lavoratrici al lavoratore padre.

Successivamente, in attuazione della delega conferita dall'art. 15 della L. n. 53/2000, il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, ha raccolto in un Testo unico le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e coordinato la normativa vigente, riordinando tutta la materia per settori, con la abrogazione esplicita delle norme in contrasto o desuete. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del T.U., continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 1026/1976.

In estrema sintesi e rinviando per un esame più approfondito alle pagine che seguono, la tutela della maternità e della paternità si concreta:

- nel diritto ad astenersi dal lavoro, usufruendo di un trattamento economico;

- in limitazioni al potere datoriale di licenziamento;

- nel diritto di rientrare - al termine del periodo di astensione - nella stessa unità produttiva nella quale si era occupati in precedenza o in altra del medesimo comune, rimanendo adibiti a mansioni uguali od equivalenti a quelle da ultimo svolte.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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