Al contratto di lavoro subordinato può anche essere apposto un
termine.
All'originario atteggiamento di sfavore del Legislatore per tale
tipo di contratto, si è venuta sostituendo una progressiva
liberalizzazione, che ha trovato espressione nella recente
modifica dell'istituto in esame attuata con D.lgs 6 settembre 2001
n. 368, in attuazione della Direttiva 99/70/Ce. A differenza della
precedente disciplina, che prevedeva ipotesi tassative in cui era
consentito il ricorso al contratto a termine (art. 1 legge n.
230/1962), cui si erano aggiunte ulteriori ipotesi previste dalla
contrattazione collettiva (art. 23 legge n. 56/1987), il decreto
n. 368 amplia la possibilità di stipulare contratti a termine a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
e sostitutivo.
Pertanto,
viene liberalizzato l'uso del contratto a termine che, in tal
modo, non costituisce più un fatto eccezionale rispetto
all'ordinaria assunzione con contratto a tempo indeterminato e
sono solo previsti limiti quantitativi la cui individuazione è
affidata ai contratti collettivi.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (salvo si
tratti di rapporti occasionali non superiori a 12 giorni),
indicando la ragione giustificatrice e, direttamente o
indirettamente, il termine, pena la trasformazione del rapporto in
contratto a tempo indeterminato.
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