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Contratto a termine

 

Al contratto di lavoro subordinato può anche essere apposto un termine.
All'originario atteggiamento di sfavore del Legislatore per tale tipo di contratto, si è venuta sostituendo una progressiva liberalizzazione, che ha trovato espressione nella recente modifica dell'istituto in esame attuata con D.lgs 6 settembre 2001 n. 368, in attuazione della Direttiva 99/70/Ce. A differenza della precedente disciplina, che prevedeva ipotesi tassative in cui era consentito il ricorso al contratto a termine (art. 1 legge n. 230/1962), cui si erano aggiunte ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (art. 23 legge n. 56/1987), il decreto n. 368 amplia la possibilità di stipulare contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

Pertanto, viene liberalizzato l'uso del contratto a termine che, in tal modo, non costituisce più un fatto eccezionale rispetto all'ordinaria assunzione con contratto a tempo indeterminato e sono solo previsti limiti quantitativi la cui individuazione è affidata ai contratti collettivi.



Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (salvo si tratti di rapporti occasionali non superiori a 12 giorni), indicando la ragione giustificatrice e, direttamente o indirettamente, il termine, pena la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

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