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Contratto di Apprendistato

 

L'Apprendistato è uno speciale tipo di rapporto di lavoro subordinato, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per divenire lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.

Siamo in presenza di una causa mista, ove accanto alla retribuzione vi è la formazione professionale quale corrispettivo della prestazione lavorativa.

La formazione consiste sia nell'addestramento pratico in azienda, sia nella formazione esterna finalizzata all'inquadramento teorico delle cognizioni acquisite durante l'esperienza lavorativa.

La legge ha previsto degli incentivi: il datore di lavoro che ricorre all'apprendistato beneficia di una riduzione contributiva e dell'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
L'art. 2 della L. 14 febbraio 2003, n. 30, legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel dettare i principi per il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, indica l'apprendistato quale strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, mentre riserva al contratto di formazione e lavoro la funzione di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.

Nell'attuare la suddetta delega, il D.Lgs. n. 276/2003, con gli art. 47 e ss., disciplina il contratto di apprendistato quale unico strumento di formazione vera e propria per il mercato del lavoro, diversificando, però l'unica fattispecie finora prevista in tre nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative:

- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione o qualificante (art. 48);

- l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale (art. 49);

- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione o specializzante (art. 50).

Tuttavia, il legislatore ha disciplinato soltanto alcuni aspetti delle nuove forme di apprendistato, rimettendo la regolamentazione dei profili formativi alle regioni e province autonome e la regolamentazione della durata ai contratti collettivi. Pertanto l'operatività di queste nuove tipologie di apprendistato sarà effettiva solo quando i suddetti enti territoriali e le associazioni sindacali avranno regolamentato quanto di loro competenza.

Ed infatti è lo stesso art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 a stabilire che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 4, continuerà ad applicarsi anche alle nuove fattispecie di apprendistato la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Titolo VI della L. n. 25/1955.

Dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della riforma Biagi) sono, invece, già operative, alcune norme relative alla costituzione del rapporto di apprendistato. Per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3 della L. n. 25/1955 nonché dell'art. 21, comma 3 della L. n. 56/1987, per poter assumere un apprendista non è più richiesta l'autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro e l'assunzione può avvenire direttamente, senza il tramite dell'Ufficio di collocamento, in quanto è venuto meno sia l'obbligo della richiesta nominativa sia l'obbligo per chi intende essere assunto come apprendista di iscriversi negli appositi elenchi tenuti dal suddetto ufficio.
Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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