Home

Aggiungi a preferiti

Società

 Chi siamo
 Dove siamo
 Contatti

Attività

 Finanza Agevolata
 Fiscale
 Lavoro
 Legale

On Line

 Link utili
 Download
 Lavoro

Agevolazioni contributive

 

Al fine di agevolarne l'accesso al lavoro o il reimpiego, il legislatore ha disposto una serie di benefici in favore dei datori di lavoro che procedano all'assunzione di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in possesso di particolari requisiti.

Tali benefici di norma si sostanziano in una riduzione dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti; talora, invece, consistono nell'erogazione di veri e propri contributi finanziari in favore dei datori di lavoro medesimi.

Con specifico riferimento alla fruizione dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223/1991 e dalla L. n. 407/1990 nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità o servizio di leva, l'INPS con circ. n. 84/1999, ha precisato che il datore ha diritto alle agevolazioni per l'intero periodo previsto dalle disposizioni citate. In tali ipotesi è consentito il differimento temporale di godimento dei benefici.

 

Lavoratori disoccupati

La legge n.407/90 con l’intento di favorire l’assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi prevede consistenti riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro.

L’agevolazione è concessa in misura diversa a seconda della tipologia e dell’ubicazione dell’azienda.

Tali benefici si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, iscritti nella prima classe delle liste dei Centri per l’Impiego.

Il datore di lavoro che assume ha diritto:

  • alla riduzione della contribuzione nella misura del 50 %, nella generalità dei casi;

  • all’esonero totale dall’obbligo di versamento della contribuzione se si tratta di azienda artigiana, ovvero ubicata nelle aree del Mezzogiorno od in quelle ad elevato tasso di disoccupazione;

In entrambi  i casi il beneficio spetta per i 36 mesi successivi all’assunzione, e riguarda anche i premi contributivi dovuti all’Inail.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive occorre che l’assunzione:

  • sia a tempo indeterminato;

  • non avvenga per sostituire dipendenti per qualsiasi causa licenziati o sospesi nei 12 mesi immediatamente precedenti. Non si considerano tali i dimissionari od i lavoratori assunti a termine e licenziati per scadenza del contratto

 

Contratto di reinserimento

Ai datori di lavoro che assumano - con contratto di reinserimento - lavoratori, beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi, l'art. 20, L. n. 223/1991 concede agevolazioni contributive diversamente commisurate a seconda della durata del periodo di effettiva disoccupazione dei lavoratori assunti .

Ai fini della concessione del beneficio in parola, è necessario che:

a) il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro, nè abbia proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale;

b) il contratto di lavoro di reinserimento sia stipulato per iscritto e sia inviato in copia, entro trenta giorni, alla Direzione provinciale del lavoro  ed alla Sede dell'INPS competente per territorio ;

c) il lavoratore assunto fruisca da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione ovvero del trattamento straordinario di integrazione salariale.

I contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono ridotti del 75%:

- per i primi 12 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni;

- per i primi 24 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni;

- per i primi 36 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

Il datore di lavoro può però optare per una riduzione del 37,50% (corrispondente alla metà del 75%) dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore comunque a 72 mesi.

La contribuzione a carico dei lavoratori assunti con contratto di reinserimento rimane comunque quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Le agevolazioni contributive in oggetto sono riconosciute anche nell'ipotesi di assunzione del lavoratore a tempo parziale, ma non si applicano ai premi dovuti all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali .

I lavoratori assunti con contratto di reinserimento, infine, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, L. n. 223/1991

I datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i primi 18 mesi del rapporto versano i contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.

L'agevolazione in parola riguarda esclusivamente l'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro, mentre rimane ferma la quota a carico del dipendente nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Lavoratori sospesi in C.i.g.s.

La legge prevede particolari agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che procedano all'assunzione di lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione straordinaria.

Lavoratori sospesi da almeno 24 mesi

Alle imprese, ai consorzi di imprese, agli enti pubblici economici, ai datori iscritti negli albi professionali che assumono con contratto a tempo indeterminato, lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi - e semprechè le nuove assunzioni non siano dirette a sostituire lavoratori già dipendenti dai datori di lavoro di cui sopra, per qualsiasi causa licenziati o sospesi - sono riconosciute determinate riduzioni contributive, nelle misure che seguono .

A) Per la generalità dei datori di lavoro ammessi al beneficio:

si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro (l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982 rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro), fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore; l'applicazione di tale riduzione esclude, per i lavoratori interessati, l'azienda dalla fiscalizzazione degli oneri sociali;

B) per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane:

si applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi dei contributi a carico del datore di lavoro (ivi compresa l'aliquota dello 0,50 per cento ex art. 3 legge n. 297/1982), mentre è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore (i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa - enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane - hanno dunque solamente titolo alla riduzione del 50 per cento di cui alla precedente lettera).

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Lavoratori anziani

In attuazione dell'art. 75 della L. n. 388/2000, il D.M. 23 marzo 2001 prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla L. n. 335/1995 per l'accesso alla pensione di anzianità, possono rinunciare agli ulteriori accrediti contributivi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'I.v.s. e rimanere in azienda .

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

Lavoratori detenuti o internati

Ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193, contenente norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, le cooperative sociali di cui all'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381 e le aziende, pubbliche o private che, organizzando attività di servizio o produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, possono usufruire di particolari benefici contributivi.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Sostituzione per maternità e paternità

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, di paternità e parentale è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto. Il beneficio si applica anche ai premi assicurativi INAIL e spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in astensione o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 136/2001; INAIL nota 24 luglio 2001).

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Lavoratori disabili

Nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate a ciascuna Provincia, vengono ammessi agli incentivi quei programmi oggetto di Convenzione di cui all'art.11 Legge 68/99 che soddisfano i requisiti definiti dal DM 91 del 13 gennaio 2000:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento, in particolare lavoratori con handicap intellettivo e psichico
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e
e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori
innovativi di attività
d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di donne disabili

I programmi saranno valutati dai servizi competenti. Sono privilegiati i programmi di cui alla lettera a).
A parità di requisiti, il servizio concede i benefici ai programmi presentati secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Agevolazioni (art.13 legge 68/99)
Sulla base delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, le aziende
possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; la stessa fiscalizzazione è prevista per l'assunzione di lavoratori con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
- fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
- rimborso forfettario parziale per le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, il rimborso riguarda anche interventi per la rimozione di barriere architettoniche o l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.
Soggetti interessati (DI 91/2000)

- Datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione
- Cooperative sociali e loro Consorzi (art.1 e 8 Legge 381/91)
- I soggetti di cui all'art.11, comma 5 della Legge 68/99
(che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'art.11 della Legge 68/99)
I datori di lavoro presentano i programmi entro il 30 giugno di ogni anno al competente servizio per l'impiego.
Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo tale data e comunque non oltre il 31 ottobre

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

Home - Chi siamo - Dove siamo - Contatti - Link utili - Download