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Lavoro di agenzia

 


Il contratto di agenzia (disciplinato dagli artt. 1742 e 1753 del Codice Civile e dalla direttiva Cee n° 53/1986, su cui si basa il DLgs. 10-09-1991) implica l'assunzione, da parte di un agente, dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un terzo (l'impresa o preponente). Ciò si verifica in cambio di una retribuzione, in una zona e in un territorio o, ancora, in un dato settore di mercato preliminarmente stabiliti dal preponente.

Nella lettera d'incarico, l'impresa deve specificare i punti fermi che regolano l'attività dell'agente
Il rapporto di collaborazione dell'agente incaricato con l'impresa inizia formalmente al momento della stipulazione di un'apposita lettera d'incarico. In essa devono essere affrontati alcuni punti cruciali riguardanti l'attività dell'agente e, in particolare, il nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da vendere, l'entità delle provvigioni e dei compensi, nonché la durata del contratto, ossia se si tratti di un vincolo a tempo determinato o indeterminato.

L'agente è sempre più una figura imprenditoriale, dotata di autonomia di movimento, nel rispetto delle regole fissate dal preponente

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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